Art. 3.

      1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 595. - (Diffamazione). - Chiunque, fuori dai casi indicati dall'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.033 euro.
      Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni ovvero della multa fino a 1.549 euro».